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mercoledì 22 febbraio 2012

La responsabilità del'intermediario immobiliare

La nostra agenzia opera su questo territorio, attraverso i suoi collaboratori da quasi 12 anni.
Conosce bene la zona sia da un punto di vista commerciale che da un punto di vista delle dinamiche del mercato.
La zona di Budoni e San Teodoro, non è un'area così grande da non poter raggruppare in categorie conoscibili gli operatori economici che in essa vi operano.

Spesso qualche cliente ci chiede specifiche sulla responsabilità dell'intermediario immobiliare.
Ovvero un individuo vede (molto spesso) su internet una qualche offerta immobiliare, contatta chi ha inserito l'inserzione e chiede dettagli.
Si interfaccia così con un intermediario immobiliare, chiamato anche mediatore o, più commercialmente, agente immobiliare.
Cosa chiede un cliente? Fondamentalmente chiede delle informazioni riguardo a ciò che intende comprare.
Quale è il dovere dell'agente? Quello di fornire le risposte a questo tipo di domande.

E su questo aspetto si consuma la responsabilità dell'intermediario. Egli, in base all'articolo 1759 del codice civile, deve: ".... comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso."
Tale articolo impone dunque all'agente immobiliare un solo e unico obbligo, quello di comunicare ad entrambe le parti tutte le "circostanza-fatti", inerenti l'affare, che siano a sua conoscenza.
Inoltre nell'attuale sistema normatico(L. 39 del 1989), l'agente immobiliare è considerato un "operatore specializzato" e, come tale, è tenuto nello svolgimento della sua attività ad osservare la "diligenza" richiesta all'operatore professionale.

Possiamo dunque dire che la responsabilità dell'agente immobiliare nasce tutte le volte in cui lo stesso non assolve al proprio dovere di "corretta informazione" secondo il criterio della "media diligenza professionale".

Detto in parole semplici, un agente immobiliare deve assistere i clienti e fornire loro tutte le informazioni in suo possesso in merito all'immobile oggetto di interesse. Vi è poi tutta la sua esperienza in merito alle trattative, il suo personale potere contrattuale (maggiore del cliente stesso) nei confronti del venditore. Soprattutto quando chi vende è un'impresa che ha più immobile da mettere in vendita, possibilmente in mano all'agenzia stessa.

Esiste ovviamente un limite. Il limite di responsabilità dell'intermediario, è dato dal ritrasmettere informazioni che siano palesemente scorrette e che giungano dalla fonte, ovvero dal venditore. Qui occorre, naturalmente, verificare caso per caso e non si può cadere in un discorso generale.
Ci sono informazioni che l'agente è tenuto a verificare: questi includono i documenti di concessione edilizia, i progetti, le destinazioni d'uso, la determinazione della proprietà o le agibilità degli immobili. Su questo punto rientriamo completamente nell'ambito della media diligenza professionale.
Ma spesso, al di là di questo, ci sono delle informazioni che l'agente ha difficoltà a verificare con facilità. Esiste un costo nella verifica di tutte le informazioni, soprattutto in termini di tempo. E su alcune informazioni non è possibile un controllo.
In questo senso sta alla correttezza personale e alla professionalità, ritrasmettere ogni informazione con i dovuti distinguo e precisazione.

E su questo, crediamo, si giochi veramente la distinzione fra una buona agenzia e un'agenzia meno buona.
Ovvero il punto di operare nell'interesse del cliente.
Alla prossima.

Saludos a tottu.

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