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giovedì 11 aprile 2013

La proposta di acquisto

Nel procedere in un acquisto immobiliare è importante tenere presente alcuni passi fondamentali che ne contraddistinguono l'evoluzione.

In primo luogo abbiamo la definizione delle proprie esigenze.
In secundis la ricerca vera e propria dell'immobile giusto per noi all'interno del budget che ci siamo ripromessi.
A quel punto si passa alla fase più formale della vicenda.
Soprattutto in questi ultimi tempi, in cui il potere contrattuale dell'acquirente si è rafforzato, la forbice fra la domanda e l'offerta in termini di prezzo si è ampliata.
In questo contesto, abbiamo un prezzo richiesto e potrebbe esserci un prezzo offerto. Naturalmente al ribasso.

Questo prezzo offerto al ribasso si attua all'interno della fase della proposta di acquisto
Ovvero sulla presentazione di una offerta di acquisto scritta nei confronti del proprietario.

Su questa passaggio formale, sui suoi contenuti, sulla sua valenza giuridica e le sue implicazioni normativi e civilistiche se ne è discusso e se ne discute ancora.
In realtà le norme sono molto chiare ma le prassi e le consuetudini che si formano sono molto varie.
Ne vedremo alcuni aspetti in seguito.
Dopo aver sottoscritto una proposta di acquisto (PDA), vednitore e acquirente si ritrovano per sottoscrivere quello che è il vero e proprio contratto preliminare di compravendita, detto anche compromesso di vendita.
Si tratta di un contratto, per cui è necessaria la registrazione, in cui la parte acquirente si impegna a cmprare in data futura certa da un venditore che si impegna a vendere sempre entro la data concordata.
Tale impegno a comprare viene pagato con una somma (generalmente un 20% dell'imposto di vendita ma ogni tipo di accordo è possibile) che diventa caparra confirmatoria. La parte che non ottempera agli accordi di compromesso perde una somma pari alla caparra. L'acquirente non rivede più i soldi dati (20%) mentre il venditore, nel caso in cui non ottemperi agli impegni, deve rendere ciò che gli è stato dato e in più pagare una quota uguale. Quindi, tirando le somme, il doppio della caparra.
Alla fine, vi sarà un ultimo atto che è il passaggio di proprietà completo dell'immobile dal venditore all'acquirente dinnanzi ad un notaio sotto forma di atto pubblico detto rogito notarile. In questa sede l'intero prezzo pattuito sarà pagato e l'immobile verrà trasferito di proprietà con relative pubbliche trascrizioni.

Come dicevamo, la fase più "calda" dell'acquisto è la fase della PDA. In questo momento, chi compra ha forse ancora varie opzioni e la sua attenzione può essere distratta da altre soluzioni immobiliari o da pensieri di sospensione o rinvio dell'acquisto.
In particolare se ci riferiamo all'acquisto di un immobile come seconda casa o casa vacanza per cui la questione "urgenza" o tempo, sono relativi.

Ma cosa è esattamente una "proposta di acquisto"?
Una PDA è la comunicazione da parte del compratore che è disposto a comprare un certo immobile ad un certo prezzo in certi tempi. E' una comunicazione formale e l'inizio di una trattativa seria.
Senza una PDA non vi è una trattativa seria.
Chiedere, ad esempio, all'intermediario di verificare se il venditore sarebbe disposto a vendere ad un certo prezzo è una richiesta abbastanza illogica.
Immaginiamo che un certo immobile sia in vendita a 185.000 euro.
Il signor Mario Rossi, potenziale acquirente, vede l'immobile e lo reputa sufficientemente aderente alle sue esigenze. Lo comprerebbe ma non a quel prezzo. Potrebbe non avere i soldi o non ritenere che quell'immobile valga quel prezzo!
Magare, forse, dipende...... Ma se costasse un 150 mila euro, egli lo comprerebbe.
Cosa dovrebbe fare il signor Rossi?
Sottoscrivere una proposta di acquisto! E proporre 150 mila euro.
A quel punto il venditore avrebbe una richiesta concreta, definita, reale, nominale (si legge chi la fa!) e con date di acquisto circostanziate. Avrebbe, insomma, tutti i dati per poter prendere una decisione.
E potrebbe dare subito riscontro al potenziale acquirente della propria decisione con una firma che certifica che la proposta è stata accettata.

Ma se si fa una PDA ci si vincola all'acquisto?
Ovviamente si. Ma entro certi limiti.
Innanzitutto ci si vincola perchè si sta proponendo di comprare una casa. E quindi non si sta giocando e facendo perdere del tempo a nessuno. Se l'acquirente potenziale offre una certa cifra appare logico che egli intende comprare a quella cifra, quindi non si comprende perchè egli debba aver paura di essere vincolato.
Ma entro certi limiti perchè è prassi mettere lì una somma relativamente piccola (generalmente 3 o 5 mila euro) come dimostrazione della propria serietà nella proposta. Ed entro certi limiti perchè solitamente i 5000 euro versati all'accettazione della proposta risultano essere "deposito cauzionale" e non "caparra confirmatoria". Ovvero sono un deposito creato in attesa di incontrarsi per il compromesso o contratto preliminare. Deposito che diventerà caparra solo al momento della sottoscrizione del contratto preliminare.

Perchè questa differenza?
Perchè la PDA ha come oggetto principale della trattativa il prezzo e le tempistiche dell'acquisto.
Vengono lasciate fuori dalla PDA molti altri aspetti che sono fondamentali in fase di contratto preliminare. Aspetti relativi al controllo della documentazioni e alla definizione di alcuni aspetti della vendita della casa. Soprattutto se la casa è nuova o addirittura in costruzione.

Che si fa quindi se uno sottoscrive una PDA e poi la cosa salta e non si va al compromesso? Occorre creare differenze fra una PDA che "muore" per mancanza di colpa delle parti o per presenza di colpa.
La somma depositata è un deposito e in quanto tale va restituito alla parte acquirente.
Salvo verificare che ci sia stato un danno reale alla parte venditrice. Ma queste sono questioni che il codice civile disciplina in ogni tipo di rapporto contrattuale di compravendita. Che si tratti di case o scatole di fiammiferi.

Di sicuro sappiamo che se l'intermediario lavora bene e secondo le regole etiche della sua professionalità, tutti gli aspetti importanti che potrebbero far saltare un compromesso dovrebbero essere già stati trattati con il potenziale acquirente.
Se ad esempio si sta vendendo un immobile uso ufficio come seconda casa e si narsconde la cosa all'acquirente, è logico che egli non vada al compromesso benchè abbia sottoscritto una PDA.
E' è logico che in questo caso egli abbia anche diritto a risarcimento danni per il tempo perso (oltre il rimborso del suo deposito).
Il potenziale acquirente non avrebbe mai fatto una PDA se avesse saputo che quello che andava ad acquistare non era un immobile residenziale.
Torneremo sull'argomento.......

Saludos a tottu.

giovedì 7 marzo 2013

L'agibilità e il silenzio assenso

Nella documentazione di rito, quando si sta per comprare un immobile, uno dei documenti che deve essere visionato dal potenziale acquirente è il certificato di agibilità.

L'agibilità è il riconoscimento da parte dell'ente pubblico preposto (in questo caso il comune dove risiede l'immobile) che la casa rispetta tutti i parametri minimi delle normative in materia di edilizia e impiantistica.
E che, quindi, la casa è abitabile.
Maggiori informazioni potete trovarle a questo indirizzo web.

Queste sono informazioni abbastanza semplici e conosciute.
Come detto, è un assoluto diritto di chi compra una casa sapere che ciò che acquista rispetta le normative in materia edilizia. Questo, in aggiunta alla conformità degli impianti rilasciata dalle aziende o professionisti che la hanno realizzata, permette di avere un quadro completo di tranquillità e sicurezza.

Ci sono degli aspetti, più pratici e non solamente teorici, che però vanno sottolineati.
Questo perchè gli acquisti immobiliari si realizzano in una realtà concreta e non solo sulle pagine di un sito internet o di un libro.
Ovvero la realtà presenta spesso degli scostamenti da quella che potrebbe essere definita una scena ideale.
La scena ideale è vivere in una nazione in cui ogni ufficio pubblico funziona perfettamente e a pieno regime e in cui i fondamenti della propria funzione pubblica vengono espletati rapidamente e in modo congruo.
Così non è. E tutti noi lo sappiamo.
Come sappiamo che questo discorso varia, e non di poco, da zona a zona.
Ci sono territori in cui, per motivi storici, culturali e altro, le pubbliche amministrazioni lavorano in perfetta efficienza con un margine di burocrazia e/o ritardi e/o errori assolutamente nella norma e quindi tollerabile.
Ci sono territori in cui ciò non avviene.

Così alcuni comuni, spesso per la presenza di uno staff sottodimensionato rispetto alle reali esigenze del territorio, si trovano a essere spesso indietro rispetto alla velocità di espansione immobiliare del territorio.
Possiamo vedere un territorio crescere esponenzialmente da un punto di vista edilizio e architettonico: Le imprese edili presentano progetti e questi vengono approvati. Le imprese edili realizzano le costruzionie e gli immobili e presentano all'ufficio tecnico del comune la dichiarazione di "fine lavori" e conformità delle opere, dichiarando in pratica l'agibilità degli immobili stessi.
A questo punto, l'ufficio tecnico del comune dovrebbe mandare un suo perito per effettuare un controllo in loco e dal vivo di quanto dichiarato in sede cartacea.
Quello che spesso succedeva, in passato, è che questa verifica non arrivava mai. Sebbene l'immobile fosse perfettamente a posto.
Per ovviare questo tipo di problema, la giurrisprudenza si è arrichita di un nuova istituzione giuridica che capovolge il sistema di giudizio.
Anzichè essere IO soggetto richiedente ad attendere il giudizio di conformità di un qualcosa a TE organismo pubblico giudicante.....
sarai TU, organismo pubblico giudicante, a emettere un provvedimento di invalidazione se dovessi riscontrare qualcosa che non va all'interno della mia dichiarazione o richiesta. Entro i termini stabiliti dalla legge.
Che nel caso della dichiarazione di agibilità consiste in 60 giorni dalla data di presentazione.
Se, per semplificare, l'ufficio tecnico del comune non appone eccezioni motivate entro i 60 giorni, la richiesta di agibilità (documentata e giustificata da chi la presenta) essa stessa si tramuta in certificato di agibilità.

Maggior informazioni si possono trovare qui.

E se ciò possa sembrare che metta il potenziale acquirente in una posizione più "debole", ricordiamo che il certificato di agibilità è, appunto, solo un certificato.
E che molto più importante è vedere da un punto di vista pratico e tecnico la conformità delle strutture e degli impianti. Cosa che si evince dalla congruità dello stato dell'immobile con la progettazione (che per legge rispetta le normative in materia altrimenti non avrebbe avuto l'approvazione) e con la conformità degli impianti.
E', tra virgolette, quasi più importante che si abbia in mano un certificato di conformità dgli impianti elettrici, rilasciato da chi può emetterlo, piuttosto che un certificato generico di agibilità.
E' più importante notare se ci sono delle difformità fra ciò che è stato progettato e ciò che è stato realizzato piuttosto che un generico certificato di agibilità.

Anche perchè, se ci riflettiamo, il rilascio di un certificato di agibilità potrebbe anche esso, a pensare proprio male, non garantire sulla effettiva verifica sul campo fatta secondo i crismi di un buon ed efficiente controllo.

Diciamo questo perchè, ad esempio, il comune di Budoni è uno di quelli in cui in questi anni il comune lavora per mettersi al pari con le richieste di agibilità. 

Speriamo di aver comunque reso l'idea della situazione.
Se poi aveste delle domande, la nostra agenzia è a vostra disposizione per approfondimenti.

Saludos a tottu.
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